Vendita online di prodotti chimici pericolosi

Vendita online di prodotti chimici pericolosi

Febbraio 22, 2024

La vendita online di prodotti chimici pericolosi, come ad esempio un detergente o una pittura al solvente, è soggetta alle disposizioni dell’art. 48 del Regolamento CLP, secondo il quale:

Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.

Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l’articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta.

Un chiarimento a riguardo viene dalla F&Q n. 273 di ECHA,

il Regolamento CLP stabilisce che, se un consumatore può acquistare una miscela senza averne prima visto l’etichetta e se tale miscela è classificata come pericolosa o contiene una sostanza pericolosa ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del CLP, la pubblicità di tale miscela deve menzionare il tipo o i tipi di pericolo indicati sull’etichetta. Il tipo di pericolo è meglio specificato fornendo le indicazioni di pericolo pertinenti, comprese le indicazioni di pericolo supplementari di cui all’articolo 25(6) del CLP. Si raccomanda inoltre di menzionare i pittogrammi di pericolo e l’avvertenza, ove opportuno, per avvertire l’acquirente del potenziale pericolo. Per la vendita al pubblico, non è sufficiente né rilevante fare riferimento a una scheda di sicurezza contenente queste informazioni.

In aggiunta alle disposizioni del reg. CLP è da porre attenzione anche a quanto specificato dall’art. 19 del Reg. UE 2023/988 (relativo alla sicurezza generale dei prodotti il cui obiettivo è assicurare che i consumatori siano protetti da prodotti pericolosi e garantire il corretto funzionamento del mercato unico) secondo il quale se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni

  1. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed economico al quale può essere contattato;
  2. se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. 2023/988 o art.4.1 del Reg. 2019/1020;
  3. informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro indicatore del prodotto; e
  4. qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al Reg. 2023/988 o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Altresì, è da porre massima attenzione anche all’art. 22 del Reg. 2023/988, obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti.

Infine, tra le raccomandazioni per le imprese, nel documento di Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici (anno 2020) si legge:

In caso di vendita on-line di prodotti pericolosi è necessario, per ottemperare agli obblighi dell’articolo 48 del CLP, menzionare i pericoli indicati in etichetta, se tale non fosse direttamente consultabile on-line. Un modo pragmatico a cui, ad esempio, i curatori informatici delle piattaforme di vendita on-line potrebbero prestare attenzione è il caricamento della fotografia dell’etichetta di pericolo, adeguatamente ingrandibile, del prodotto che si desidera pubblicizzare.

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