Sicurezza generale dei prodotti: al via dal 13 dicembre 2024 senza deroghe

Sicurezza generale dei prodotti: al via dal 13 dicembre 2024 senza deroghe

Novembre 28, 2024

Dal prossimo 13 dicembre 2024 entrerà in vigore, senza deroghe, il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.

L’obiettivo generale del regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.

Tra i requisiti cardine del regolamento, si riassumono i principali:

  1. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti da regolamenti e/o direttive UE, il regolamento 2023/998 si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti;
  2. I prodotti soggetti a normative comunitarie sono quelli elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020;
  3. Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati;
  4. Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri;
  5. Con operatore economico si intendono ad esempio, il fabbricante, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità al regolamento 2023/988;
  6. Per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza, apponendovi il nome o marchio di tale persona;
  7. Sono previsti obblighi per gli operatori economici (Capo III del regolamento 2023/988);
  8. Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del regolamento;
  9. Gli operatori economici che immettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve riportare in maniera chiara e visibile le informazioni riportate nell’art. 19 del regolamento 2023/988;
  10. Sono previsti obblighi per gli operatori economici in caso di incidenti rilevanti alla sicurezza dei prodotti
  11. Per i fornitori di mercati online sono previsti obblighi specifici relativi alla sicurezza dei prodotti (Capo IV del regolamento 2023/988).

Per approfondimenti, si rimanda al testo normativo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32023R0988

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