Principali novità della revisione al Regolamento CLP

Principali novità della revisione al Regolamento CLP

Aprile 29, 2024

Il Parlamento con la risoluzione P9_TA(2024)0296, in prima lettura il 23 aprile 2024, ha confermato il testo in bozza del regolamento CLP.

Il attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Europeo, e quindi dell’ufficialità della bozza, con il presente articolo si vuole anticipare alcune novità che dovrebbero essere presenti nella revisione del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Nuove definizioni

Supporto dati: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;

Ricarica: l’operazione mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Stazione di ricarica: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica, manualmente o tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche.

Classificazione

L’art. 6 viene così modificato:

  1. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle classi di pericolo “mutagenicità sulle cellule germinali”, “cancerogenicità”, “tossicità per la riproduzione”, “interferenza con il sistema endocrino per la salute umana” e “interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente” di cui all’allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.

Qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche questi dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.

  1. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di “biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo” nelle classi di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico”, “persistente, bioaccumulabile e tossico” o “proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili“, “persistente, mobile e tossico” o “proprietà molto persistenti e molto mobili” di cui all’allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.

Articolo 13

Decisione di classificare le sostanze e le miscele

Se la valutazione effettuata a norma degli articoli 9 e 12 indica che i pericoli associati alla sostanza o miscela corrispondono ai criteri di classificazione in una o più classi di pericolo o nelle relative differenziazioni di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano la sostanza o miscela o, se scientificamente giustificato, forme specifiche o stati fisici della stessa, in funzione della o delle rispettive classi di pericolo o delle relative differenziazioni attribuendo:

  1. una o più categorie di pericolo per ogni rispettiva classe di pericolo o differenziazione;
  2. fatto salvo l’articolo 21, una o più indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna categoria di pericolo attribuita come indicato alla lettera a).

Articolo 18, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

(b) l’identità di tutte le sostanze contenute nella miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), al pericolo in caso di aspirazione, alle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili o all’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente.

Etichettatura

Articolo 25 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

  1. Il fornitore può riportare nell’apposita sezione dell’etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, a condizione che esse non rendano più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.

Articolo 30

Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta

  1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l’etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l’aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa, oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull’etichetta conformemente all’articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l’etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore.
  2. Qualora sia necessaria una modifica riguardante la classificazione o l’etichettatura di una sostanza o miscela diversa da quelle di cui al paragrafo 1, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l’etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso entro diciotto mesi dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore.
  3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se una modifica riguardante la classificazione e l’etichettatura di una sostanza o miscela è stata determinata da una classificazione e un’etichettatura armonizzate di una sostanza in virtù di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 37, paragrafo 5, o di una disposizione di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 53, paragrafo 1. In tali casi, il fornitore assicura che l’etichetta sia aggiornata entro la data stabilita nel rispettivo atto delegato. 4. Il fornitore di una sostanza o miscela che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012 aggiorna l’etichetta conformemente a detti regolamenti.

Articolo 31 è stato così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

  1. L’etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale. L’etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole.

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

1 bis. Se l’etichetta è presentata sotto forma di etichetta pieghevole, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono presentati conformemente all’allegato I, punto 1.2.1.6.;

1 ter. Qualora sia utilizzata un’etichetta digitale come previsto dall’articolo 34 bis, paragrafo 1, un supporto dati collegato a tale etichetta digitale è saldamente apposto o stampato sull’etichetta fisica o sull’imballaggio, accanto all’etichetta, in modo che possa essere trattato automaticamente tramite dispositivi digitali ampiamente utilizzati. Se gli elementi dell’etichetta sono forniti soltanto su un’etichetta digitale a norma dell’articolo 34 bis, paragrafo 2, il supporto dati è accompagnato dall’indicazione “Ulteriori informazioni sui pericoli sono disponibili online” o da un’indicazione analoga.

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

  1. Gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili. Essi sono formattati conformemente all’allegato I, punto 1.2.1.

Etichettata digitale

Formati dell’etichettatura

Articolo 34 bis

Etichettatura fisica e digitale

  1. Gli elementi dell’etichetta per sostanze e miscele di cui all’articolo 17 sono forniti su un’etichetta in forma fisica (“etichetta fisica”). In aggiunta all’etichetta fisica, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 possono essere forniti in formato digitale (“etichetta digitale”).

In deroga al paragrafo 1, i fornitori possono fornire gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I, punto 1.6., solo su un’etichetta digitale.

Se tali elementi dell’etichetta sono forniti solo su un’etichetta digitale, i fornitori, in caso di richiesta orale o scritta o se l’etichetta digitale risulta temporaneamente non disponibile al momento dell’acquisto della sostanza o della miscela, forniscono tali elementi dell’etichetta attraverso mezzi alternativi. I fornitori forniscono tali elementi indipendentemente dall’acquisto e a titolo gratuito.

  1. Se le informazioni sono fornite mediante un’etichetta digitale, si applicano le disposizioni per l’etichettatura digitale di cui all’articolo 34 ter.

Articolo 34 ter

Disposizioni per l’etichettatura digitale

  1. Se, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1 ter, un fornitore appone o stampa un supporto dati collegato a un’etichetta digitale, detto fornitore garantisce che quest’ultima soddisfi le norme generali e i requisiti tecnici seguenti:
  2. tutti gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono riportati insieme in uno specifico spazio e separatamente dalle altre informazioni;
  3. le informazioni sull’etichetta digitale sono consultabili;
  4. le informazioni sull’etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell’Unione e rimangono accessibili per almeno 10 anni o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell’Unione;
  5. l’etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi, di scaricare o installare applicazioni o di attivare una password;
  6. le informazioni sull’etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supportare, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l’accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;
  7. le informazioni sull’etichetta digitale sono accessibili con un massimo di due clic;
  8. l’etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;
  9. se le informazioni riportate sull’etichetta digitale sono accessibili in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all’ubicazione geografica da cui avviene l’accesso.
  1. È vietato monitorare, analizzare o utilizzare informazioni sull’uso per scopi che vanno al di là di quanto è assolutamente necessario per la fornitura dell’etichettatura digitale.

Modifiche all’Allegato I

Modificato il punto 1.1.1.3:

La determinazione della forza probante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: risultati di appropriati studi in vitro, dati pertinenti sugli animali, esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici e studi di casi e osservazioni ben documentati. Per le sostanze sono prese in considerazione anche informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del “read-across”) e risultati basati sui metodi (Q)SAR. Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. Le informazioni sulle sostanze relative alla sostanza da classificare sono prese in opportuna considerazione. Le informazioni sulle sostanze o miscele relative alla miscela da classificare sono prese in considerazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4. Sono prese in considerazione anche informazioni relative ai risultati degli studi sul sito d’azione e sul meccanismo o sulle modalità d’azione. I risultati, negativi e positivi, sono valutati complessivamente per determinare la forza probante dei dati.

Modificato il punto 1.2.1.4 sulle dimensioni dell’etichetta e di ogni pittogramma, nonché la dimensione dei caratteri.

3) sono aggiunti i punti seguenti:

1.2.1.5. La dicitura sull’etichetta presenta le seguenti caratteristiche:

  1. stampata in nero su sfondo bianco;
  2. la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione dei caratteri;
  3. si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;
  4. la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

Per l’etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione dei caratteri può essere inferiore a quella indicata nella tabella 1.3, purché rimanga facilmente leggibile, qualora si ritenga importante apporre l’indicazione più critica, come l’indicazione di pericolo o l’indicazione EUH, e l’imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all’articolo 17. 1.2.1.6.

Etichette pieghevoli

1.2.1.6.1. Sulla prima pagina dell’etichetta pieghevole figurano almeno gli elementi seguenti:

  1. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
  2. se del caso, i pittogrammi di pericolo;
  3. se del caso, le avvertenze in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne;
  4. se del caso, l’identificatore unico di formula, a meno che non sia stampato o apposto sull’imballaggio interno conformemente all’allegato VIII, parte A, punto 5.3, del presente regolamento;
  5. un riferimento alle informazioni di sicurezza complete contenute nell’etichetta pieghevole in tutte le lingue dell’etichetta o un simbolo che informi l’utente della possibilità di aprire l’etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;
  6. un’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne.

1.2.1.6.2. Sulle pagine interne dell’etichetta pieghevole figurano, ad eccezione del pittogramma di pericolo e dell’identificazione del fornitore, tutti gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina e raggruppati per lingua, tramite l’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua).

1.2.1.6.3. Sulla parte posteriore dell’etichetta pieghevole figurano tutti gli elementi dell’etichetta riportati nella prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue utilizzate nelle pagine interne.

Il titolo del punto 1.5.1 è sostituito dal seguente:

1.5.1. Esenzioni dall’articolo 31 conformemente all’articolo 29, paragrafo 1;

Il punto 1.5.1.1 è sostituito dal seguente:

1.5.1.1. Nei casi in cui si applica l’articolo 29, paragrafo 1, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 possono essere indicati su un cartellino pendente o su un imballaggio esterno.

Il punto 1.5.1.2 è sostituito dal seguente:

1.5.1.2. Nei casi in cui si applica il punto 1.5.1.1, l’etichetta di un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, l’identificatore del prodotto di cui all’articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze o il nome commerciale o la designazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il numero di telefono dei fornitori della sostanza o miscela.

Il punto 1.5.2.4.1 è sostituito dal seguente:

1.5.2.4.1. Gli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17 possono essere omessi dall’imballaggio interno se il contenuto dell’imballaggio interno non supera i 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

  1. la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o utilizzatore a valle a fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17;
  2. la sostanza o miscela non richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:
    1. tossicità acuta, tutte le categorie;
    2. tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;
    3. tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;
    4. corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;
    5. gravi lesioni oculari, categoria 1;
    6. sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;
    7. pericolo in caso di aspirazione;
    8. mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;
    9. cancerogenicità, tutte le categorie;
    10. tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;
    11. interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;

la sostanza o miscela richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parte 1 o 2, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) del presente punto e ha un imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17.

Modifiche all’Allegato II

3.4 Fornitura tramite stazioni di ricarica

Quando sono fornite sostanze o miscele pericolose conformemente all’articolo 35, paragrafo 2 bis, il fornitore garantisce che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la stazione di ricarica reca etichette corrispondenti alle etichette per ciascuna sostanza o miscela pericolosa fornita alla stazione;
  2. le etichette della stazione di ricarica sono apposte saldamente in senso orizzontale in un punto visibile e soddisfano, mutatis mutandis, i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi da 2 a 4;
  3. sono applicate misure di attenuazione dei rischi per ridurre al minimo l’esposizione delle persone, in particolare dei bambini, e dell’ambiente;
  4. sono adottate misure per impedire l’uso incontrollato della stazione di ricarica da parte di bambini;
  5. al momento della ricarica, il fornitore è disponibile in loco per offrire manutenzione e assistenza immediata, anche per prestare assistenza in casi di emergenza;
  6. le stazioni di ricarica possono funzionare all’aperto e al di fuori degli orari di lavoro solo se è possibile prestare assistenza immediata;
  7. le sostanze o le miscele fornite da una stazione di ricarica non reagiscono tra loro in un modo che potrebbe mettere in pericolo i clienti o il personale;
  8. il personale del fornitore ha una formazione adeguata per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei consumatori, degli utilizzatori professionali e del personale stesso;
  9. per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura di cui al titolo III del presente regolamento;
  10. per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni relative all’imballaggio di cui al titolo IV del presente regolamento;
  11. non sono fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se sono soddisfatti i criteri di classificazione in una delle seguenti classi di pericolo o differenziazioni:
    1. tossicità acuta, tutte le categorie;
    2. tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, tutte le categorie;
    3. tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;
    4. corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie; v) gravi lesioni oculari, categoria 1;
    5. sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;
    6. sensibilizzazione della pelle, tutte le categorie;
    7. pericolo in caso di aspirazione;
    8. mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;
    9. cancerogenicità, tutte le categorie;
    10. tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;
    11. gas infiammabili, tutte le categorie;
    12. liquidi infiammabili, categorie 1 e 2;
    13. solidi infiammabili, tutte le categorie;
    14. interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;
    15. interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, tutte le categorie;
    16. persistente, bioaccumulabile e tossica;
    17. molto persistente e molto bioaccumulabile;
    18. persistente, mobile e tossico;
    19. molto persistente e molto mobile.

In deroga alla lettera a), un’unica etichetta sulla stazione di ricarica può riferirsi a più sostanze o miscele per le quali gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono identici, a condizione che indichi chiaramente il nome di ciascuna sostanza o miscela cui si applica.

PARTE 5: SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE CUI SI APPLICA L’ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3

Le miscele pronte di cemento e calce allo stato umido sono accompagnate da una copia degli elementi dell’etichetta conformemente all’articolo 17. Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 sono riportati in un punto visibile sulla rispettiva pompa. Quando in una stazione di servizio sono forniti carburanti per veicoli mediante pompaggio in recipienti portatili destinati a essere utilizzati per carburanti, è fornita anche una copia fisica degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 da apporre sul recipiente, oltre a quella da apporre in un punto visibile della pompa.

Avvertenza: le informazioni contenute in questi articoli sono redatte con la massima cura, ma il fornitore non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, l’accuratezza e l’aggiornamento dei contenuti pubblicati. Si ricorda agli utenti che i testi dei regolamenti sono gli unici riferimenti normativi autentici e che le informazioni contenute nel presente articolo non costituiscono un parere legale. L’uso di dette informazioni rientra nell’esclusiva responsabilità dell’utente. Si declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.