Notifiche ai centri antiveleni: obblighi dei distributori in vista dal 1° gennaio 2027
Notifiche ai centri antiveleni: obblighi dei distributori in vista dal 1° gennaio 2027
A partire dal 1° gennaio 2027, i distributori saranno esplicitamente identificati come soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 45 del regolamento CLP. Questa modifica mira a chiarire il loro ruolo nel supportare le segnalazioni ai centri antiveleni e a contribuire a ridurre le lacune informative lungo la catena di approvvigionamento.
A norma dell’articolo 45 del regolamento CLP, gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele classificate come pericolose in base ai loro effetti sulla salute o fisici trasmettono all’organismo o agli organismi designati.
I distributori che immettono sul mercato miscele classificate come pericolose in base ai loro effetti sulla salute o fisici trasmettono all’organismo o agli organismi designati le informazioni, qualora distribuiscano dette miscele in altri Stati membri o rivendano sotto altro marchio o rietichettino le miscele.
Tale obbligo non si applica se i distributori possono dimostrare che l’organismo o gli organismi designati hanno già ricevuto le stesse informazioni dagli importatori o dagli utilizzatori a valle.
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