Modi e tempistiche per la fornitura della Scheda Dati di Sicurezza (SDS)

Modi e tempistiche per la fornitura della Scheda Dati di Sicurezza (SDS)

Luglio 23, 2024

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento REACH “Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela”.

Pertanto, la scheda di dati di sicurezza può essere fornita su carta, ad esempio mediante lettera, via fax o elettronicamente, ad esempio via e-mail.

Si tenga presente tuttavia che in questo contesto la dicitura “è fornita” va intesa come un obbligo proattivo del fornitore di consegnare effettivamente la SDS (e ogni aggiornamento prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su Internet o in maniera reattiva consegnandola su richiesta. Pertanto, il Forum dell’ECHA comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all’applicazione ha concordato che, ad esempio, pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di “fornire”.

Nel caso “fornitura” elettronica, la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d’esposizione) come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l’invio di una e-mail con un link a un sito web generale all’interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l’ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile.

La maggior parte delle autorità nazionali preposte all’applicazione concorda sul fatto che la fornitura di una scheda di dati di sicurezza mediante l’indicazione di un link deve soddisfare le seguenti condizioni preliminari (elenco indicativo dei requisiti):

  1. il link è diretto e consente di accedere alla SDS specifica per il prodotto chimico oggetto della fornitura;
  2. il link è affidabile e funzionante e deve rimanere costantemente attivo, preferibilmente su base permanente;
  3. se non può essere garantita l’attività su base permanente, il fornitore dovrebbe avvertire il cliente in merito all’accessibilità temporanea e alla sua durata per consentirgli il download della SDS;
  4. gli aggiornamenti del link (dovuti ad esempio a modifiche del sito web) dovrebbero essere inviati attivamente al cliente;
  5. anche gli aggiornamenti della stessa SDS vanno comunicati attivamente al cliente;
  6. quando si utilizza il link, l’accesso alla SDS dovrebbe essere privo di ostacoli (ad esempio non possono essere richiesti né il login né la registrazione).

Una volta che una SDS è stata fornita in occasione di una prima consegna di una sostanza o miscela a un determinato destinatario non vi è necessità di fornire un’ulteriore copia della SDS con le successive consegne al medesimo destinatario, a meno che la SDS non sia stata sottoposta a revisione.

Tratto dalla guida “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza” Versione 4.0, Dicembre 2020.

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