Sull’obbligo di nomina del Consulente ADR da parte dello speditore
Sull’obbligo di nomina del Consulente ADR da parte dello speditore
Con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore dell’ADR 2023, il nuovo dispositivo normativo sopprime la deroga 1.6.1.44 dell’ADR 2019 relativa alla nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporto di merci pericolose da parte degli speditori.
La deroga 1.6.1.44 ADR 2019 prevedeva che le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
La sottosezione 1.8.3.1 dell’ADR 2023 riporta che ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Secondo il capitolo 1.2, per “speditore”, si intende l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
Lo speditore di merci pericolose, secondo 1.4.2.1. ADR, ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizione dell’ADR. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
- assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
- osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degasate, e i container per il trasporto alla rinfusa siano placcati, marcati ed etichettati in conformità al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, i containers per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino lo stesso grado di tenuta di quando erano piene.
Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d’altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell’ADR.
Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi.
Nel contesto nazionale, le esenzioni al consulente ADR, richiamate dall’ADR al 1.8.3.2, e quelle applicabili in territorio italiano, non si applicano alla figura dello speditore.
La sezione 1.8.3.2 dell’ADR 2021, infatti, riporta che le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizione non si applicano alle imprese:
- Le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitolo 3.3, 3.4 o 3..5; ovvero;
- Che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Tuttavia, l’autorità competente italiana non ha, ad oggi, previsto esenzioni dall’obbligo di nomina per le aziende definite “speditori” di merci secondo le casistiche del 1.8.3.2 ADR 2021.
Fino a quando non verrà pubblicato un dispositivo normativo in grado di definire quali aziende speditrici (sia di merci che di rifiuti) siano esonerate dalla nomina del consulente ADR, esse dovranno nominare tale il consulente entro il 31 dicembre 2022.
Per chiarire questo concetto, è utile infine riassumere lo stato dell’arte delle principali esenzioni di interesse aziendale e loro applicazione agli operatori ADR così come definiti al 1.4 ADR.
Base normativa | Campo di applicazione | Applicazione degli operatori | Applicazione allo speditore |
Art. 11 comma 4 D. Lgs. 35/2010 | Attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti | Trasportatore, imballatore, caricatore, riempitore, scaricatore | No |
Art. 3 comma 6 D. Lgs. 40/2000 | Esenzione 1.1.3.6 e esenzione 3.4 (ex marginale ADR) | Trasportatore, caricatore, scaricatore | No |
DM 4 luglio 2000 | Numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. | Trasportatore, caricatore | No |
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