Precursori di esplosivi: pubblicato il regime sanzionatorio

Precursori di esplosivi: pubblicato il regime sanzionatorio

Gennaio 19, 2022

Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, sono state normate le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

Di seguito si elencano le sanzioni normate:

ViolazioneSanzione
Messa a disposizione di privati di precursori di esplosivi soggetti a restrizione.Salvo che il fatto non costituisca reato, arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 1.000 euro
Privato che introduce nel territorio italiano, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizione.Salvo che il fatto non costituisca reato, arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 1.000 euro
Operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione.Da 3.000 a 18.000 €
Nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l’operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati
di sicurezza o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all’obbligo di segnalazione art. 9 regolamento.
Da 3.000 a 18.000 €
L’operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 6.000 a 36.000 €
L’operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 3.000 a 18.000 €
L’intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 10.000 a 60.000 €
L’operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 3.000 a 18.000 €
L’operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 3.000 a 18.000 €
L’intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all’atto della vendita di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 10.000 a 60.000 €
L’acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall’operatore economico di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda fino a 500 €
L’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 10.000 a 60.000 €
L’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.Salvo che il fatto non costituisca reato, ammenda da 10.000 a 60.000 €
L’operatore economico e l’utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.Salvo che il fatto non costituisca reato, arresto fino a 12 mesi o con l’ammenda fino a 370 €.

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