Pitture personalizzate alla luce delle nuove notifiche ai centri antiveleni

Pitture personalizzate alla luce delle nuove notifiche ai centri antiveleni

Febbraio 9, 2021

Il Regolamento Delegato (UE) 2020/1677 ha introdotto forti semplificazioni per quanto riguarda le pitture personalizzate (bespoke paints).

Per pittura personalizzata si intende una pittura formulata in quantità limitate e su base “ad hoc” per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.

Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione è talvolta chiesto di formulare e fornire pitture su base personalizzata presso il punto vendita. Tali pitture personalizzate potrebbero presentare un numero quasi illimitato di composizioni diverse. In assenza di misure di attenuazione, ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, i responsabili della formulazione delle pitture personalizzate dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare gli identificatori unici di formula (UFI) in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese, senza un miglioramento significativo del livello di sicurezza.

Articolo 25 CLP

Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l’articolo 25 (si veda successivamente) i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente a quanto predisposto dal sopracitato regolamento.

L’art. 25 del regolamento CLP, modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2020/1676, specifica che  nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula (UFI), gli identificatori unici di formula (UFI) di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in una concentrazione superiore allo 0,1% e soggette a notifica ai centri antiveleni, sono inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e quindi figurano insieme, elencati in ordine decrescente di concentrazione delle miscele nella pittura personalizzata.

Qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5%, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto a l’identificatore unico di formula corrispondente.

Modalità operative

La guida operativa ECHA, in bozza, specifica quali condizioni siano necessarie affinché si possa beneficiare dell’esenzione.

Pitture personalizzate pre-ordinate

Pitture personalizzate che non sono vendute immediatamente dopo la loro produzione in richiesta dal cliente al punto vendita non sono coperte dall’esenzione e necessitano quindi di essere notificate prima della loro immissione sul mercato.

Questo significa che pitture personalizzate pre-ordinate (per uso industriale, professionale e al consumatore), preparate in anticipo rispetto alla vendita, dovranno riportare un UFI proprio come conseguenza di una nuova notifica.

Pittura personalizzata venduta presso il punto vendita

La richiesta del consumatore e del professionista deve avvenire presso il punto vendita e la pittura personalizzata consegnata, in questo caso, può beneficiare dell’esenzione di notifica. Tale esenzione è quindi generalmente valida per situazioni quali tinte a tintometro e sistemi a toner.

In questi casi la notifica può essere volontaria oppure non essere comunicata.

Qualora non venga eseguita la notifica, come informazione supplementare all’etichetta della pittura finale dovranno essere riportati gli UFI delle miscele per le quali è stata fornita la notifica qualora presente nella pittura in concentrazione ≥ 0,1%. Tali componenti dovranno essere listati in ordine decrescente di concentrazione.

Va fatto notare che, qualora la concentrazione di qualsiasi miscela con UFI nella pittura personalizzata  supera il 5%, la concentrazione di quella miscela deve essere inclusa accanto al suo UFI nelle informazioni supplementari. Può inoltre essere aggiunta l’indicazione “≤ 5%” accanto agli UFI di altri componenti che devono essere indicati.

Le disposizioni sopra descritte si applicano dal 01/01/2021.

Esempio di etichettatura di una pittura personalizzata in esenzione da notifica

Etichetta Supplementare:

Etichetta CLP:

Esempio tratto dalla linea guida ECHA

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