Nuova restrizione sui diisocianati

Nuova restrizione sui diisocianati

Agosto 5, 2020

E’ stata pubblicata la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata, che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH.

I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento CLP. I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.

La restrizione 74 prevede tra l’altro, due scadenze:

  • Non è possibile usare queste sostanze come tali o come costituenti di altre sostanze o in miscela per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
    • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione sia < 0,1% p/p;
    • Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato  con esito positivo una formazione sull’uso sicuro degli diisocianati prima di utilizzare le sostanze o miscele;
  • Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali o professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
    • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione sia < 0,1% p/p;
    • il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti della formazione di cui sopra e sull’imballaggio figura la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata». 

Appare quindi chiaro, che il datore di lavoro avrà l’obbligo giuridico di formare i lavoratori sull’uso degli diisociantati, attraverso specifici corsi di formazione che contemplino condizioni tali da garantire un esito positivo della formazione stessa.

Gli elementi per la formazione sono normati nella restrizione stessa e prevede formazione generale, una formazione di livello intermedio e uno avanzato. È prevista la possibilità di erogare il corso in modalità on-line. 

Il testo della restrizione è disponibile qui.

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