Addestramento obbligatorio: obbligo immediato e sanzioni
Addestramento obbligatorio: obbligo immediato e sanzioni
Tra le novità introdotte dalla “mini-riforma” al D. Lgs. 81/08, ovvero il D. Lgs. 146/2021, vi è il caso dell’addestramento oggetto, tra l’altro, di una recente Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Circolare INL n. 1/2022.
L’art. 2 cc) del D. Lgs. 81/08 definisce addestramento, il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Secondo il nuovo decreto (che modifica art. 37 comma 5 del D. Lgs. 81/08), l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Al netto del fatto che il D. Lgs. 146/2021 NON ha previsto un periodo di transizione, che permetta alle aziende di adeguarsi, le disposizioni si applicano dal 22 dicembre 2021 (ovvero il giorno successivo alla conversione in legge, con Legge 215/2021).
La Circolare INL precisa che i “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.”
Ne consegue che da un punto di vista sanzionatorio, la mancata immediata applicazione dell’addestramento può comportare in capo al datore di lavoro o al dirigente (se delegato), una sanzione di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.
Nel caso di mancata formazione (esempio generale, specifica, ecc.), il datore di lavoro ed il dirigente (se delegato) possono essere puniti con arretro da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.
Da un punto di vista operativo, si consiglia di avviare una campagna di addestramento e di applicare le procedure operative presenti in azienda, integrando quelle mancanti per le varie attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche dispositivi di protezione individuale.
Avvertenza: le informazioni contenute in questi articoli sono redatte con la massima cura, ma il fornitore non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, l’accuratezza e l’aggiornamento dei contenuti pubblicati. Si ricorda agli utenti che i testi dei regolamenti sono gli unici riferimenti normativi autentici e che le informazioni contenute nel presente articolo non costituiscono un parere legale. L’uso di dette informazioni rientra nell’esclusiva responsabilità dell’utente. Si declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.