Etichettatura: interazione CLP-ADR

Etichettatura: interazione CLP-ADR

Luglio 20, 2018

L’articolo 33 del regolamento CLP stabilisce le norme specifiche relative alle situazioni in cui l’imballaggio di sostanze o miscele pericolose deve soddisfare anche le disposizioni in materia di etichettatura in conformità alle norme sul trasporto di merci pericolose. Le disposizioni in materia di etichettatura per il trasporto sono stabilite nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose – regolamento tipo. L’etichettatura per il trasporto di cui all’articolo 33 del CLP comprende tutte le etichette e i marchi prescritti, quali quelli della direttiva 2008/68/CE, come per esempio il marchio per le sostanze pericolose per l’ambiente, i marchi indicanti temperatura elevata e i marchi sulle limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti. Un principio alla base del CLP è la non prevalenza su eventuali etichettature prescritte dalle norme per il trasporto, mantenendo al contempo le informazioni di pericolo essenziali sullo strato o sugli strati pertinenti dell’imballaggio.

L’etichettatura a norma del CLP è in genere richiesta su ogni strato di un imballaggio destinato a fini di fornitura e uso. L’etichettatura per il trasporto deve figurare sull’imballaggio esterno delle sostanze e delle miscele pericolose se queste rientrano nella definizione di “merci pericolose” ai sensi delle disposizioni sul trasporto di queste ultime. In questi casi, un’etichetta a norma del CLP può comparire anche su un imballaggio esterno.

I singoli colli devono recare sia l’etichetta a norma del CLP sia l’etichettatura per il trasporto. Se un pittogramma di pericolo prescritto dal CLP sull’imballaggio singolo o esterno si riferisce allo stesso pericolo contemplato dalle disposizioni per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma CLP può essere omesso per evitare un’inutile doppia etichettatura.

Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l’imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, non è necessario che i pittogrammi di pericolo prescritti dal CLP figurino sull’imballaggio esterno. Come detto in precedenza, i marchi sulle limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti sono considerati come etichettatura per il trasporto. Pertanto, quando detti marchi sono riportati sull’imballaggio esterno, non è necessaria un’etichetta a norma del CLP. Se auspicato, tuttavia, l’etichettatura a norma del CLP può essere utilizzata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 del CLP.

Se l’imballaggio esterno è trasparente, è possibile omettere tutti gli elementi dell’etichetta a norma del CLP se è chiaramente leggibile l’etichetta a norma del CLP sottostante lo strato trasparente (articolo 33, paragrafo 2, del CLP).

Il regolamento CLP stabilisce norme generali relative all’imballaggio per i fornitori al fine di garantire la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose.

Nel CLP per “imballaggio” si intende “uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza”. Ciò significa che l’imballaggio di una sostanza o di una miscela può comprendere strati multipli, per esempio un flacone e una scatola.

Le norme stabilite dal CLP si applicano a tutti gli strati dell’imballaggio usato ai fini di fornitura. Eventuali imballaggi ulteriori possono quindi rientrare nella definizione fornita nella normativa in materia di trasporto: “la protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni”. La funzione dell’imballaggio esterno che soddisfa tale definizione resterà identica, in caso di affissione di etichetta di trasporto o meno.

L’articolo 33, paragrafo 2 del CLP deve essere interpretato nel senso che l’etichettatura a norma del CLP è necessaria per lo strato più esterno di imballaggio che resta quando l’imballaggio di trasporto viene rimosso (e, se del caso, per l’imballaggio interno ed intermedio). Questo tipo di imballaggio “esterno” necessita di un’etichetta a norma del CLP.

Normalmente, i fornitori, compresi i distributori, utilizzano uno e in genere più strati aggiuntivi di imballaggio per rendere il trasporto di molteplici sostanze chimiche più conveniente e per garantire che i prodotti corretti siano consegnati in ogni luogo in buone condizioni. Tale imballaggio di trasporto utilizzato ai fini di:

  • protezione degli imballaggi destinati alla fornitura durante il trasporto e la manipolazione, e/o
  • consolidamento (combinando diversi imballaggi destinati alla fornitura in un carico più grande per il trasporto),

è pertanto fuori dall’ambito di applicazione del CLP e non necessita di un’etichetta a norma del CLP.

Qualora le sostanze e le miscele siano conservate in loco senza essere rimosse dal loro imballaggio di trasporto in attesa di un ulteriore trasporto, altri obblighi di etichettatura al di fuori dell’ambito di applicazione del CLP e della normativa in materia di trasporti possono continuare ad applicarsi, per esempio una valutazione del rischio sul luogo di lavoro nell’ambito della direttiva quadro in materia di protezione dei lavoratori (89/391/CEE) e relative direttive particolari, incluse la direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE), la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni (2004/37/CE) e, se del caso, la segnaletica di sicurezza e/o di salute conformi alla direttiva 92/58/CE. Tuttavia, una volta che le sostanze e le miscele non sono più in trasporto, devono essere rimosse dall’imballaggio di trasporto per consentire l’identificazione chiara dell’etichetta a norma del CLP oppure deve essere aggiunta un’etichetta a norma del CLP a quello che era precedentemente l’imballaggio di trasporto.

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