Direttiva 2022/431/UE: novità per le sostanze tossiche per la riproduzione
Direttiva 2022/431/UE: novità per le sostanze tossiche per la riproduzione
è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La Direttiva dovrà essere recepita dallo Stato Membro entro il 5 aprile 2024.
Con questo nuovo atto normativo, vengono introdotte diverse novità di cui le principali possono così essere riassunte:
- Il titolo della Direttiva 2004/37/CE viene modificato, introducendo, accanto, ad agenti cancerogeni e mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione;
- Analogamente agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono riportate le definizioni per sostanza tossica per la riproduzione, ovvero:
- «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B (H360) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
- «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»
- La logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni, STOP, ovvero sostituzione/eliminazione, ricorso a sistemi chiusi, riduzione al minimo dei lavoratori esposti, valutazione dell’esposizione per la verifica del rispetto dei valori di esposizione professionale;
- Formazione periodica per i lavoratori esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Il nuovo allegato III della Direttiva 2022/431, modifica le seguenti sostanze:
- Benzene (CAS 71-43-2)
Parallelamente, la stessa Direttiva aggiunge, tra le altre, diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, se presente, un valore limite espositivo, e le osservazioni del caso:
- Acrilonitrile (CAS 107-13-1);
- Composti del nickel;
- Piombo inorganico e suoi composti;
- N,N-dimetilacetammide (CAS 127-19-5);
- Nitrobenzene (CAS 98-95-3);
- N,N-dimetilformamide (CAS 68-12-2);
- 2-metossietanolo (108-86-4);
- 2-metiossietil acetato (CAS 110-49-6);
- 2-etossi etanolo (CAS 110-80-5);
- 2-acetato di 2-etossietile (CAS 111-15-9);
- 1-metil-2-pirrolidone (CAS 872-50-4);
- Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido di mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio);
- Bisfenolo A;
- Monossido di carbonio
Per quanto concerne il piombo e i suoi composti ionici, l’allegato III bis, introduce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria.
Ricadute per le aziende italiane
Nel panorama normativo italiano, la valutazione del rischio per lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione ricade, al momento, nel Capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 relativamente agli agenti chimici.
Diversamente, gli agenti cancerogeni e mutageni ricadono nel Capo II del medesimo Titolo IX.
È noto come l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni preveda, tra le diverse attività, la predisposizione di un registro degli esposti.
Il recepimento verrà accorpato interamente nel Capo II del Titolo IX assieme alle sostanze cancerogene e mutagene.
Di conseguenza, sarà necessario attendere il recepimento nazionale, che dovrebbe avvenire entro il 5 aprile 2024, per capire quale sarà l’impatto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il nostro suggerimento è quello di iniziare a mappare quali prodotti usati in azienda (compresi gli agenti di sviluppo) presentino sostanze presenti nell’Allegato III della nuova Direttiva e valutarne la loro gestione.
Infine, si ricorda come questi nuovi limiti espositivi dovranno essere riportati nelle Schede Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti aziendali (intesi sia come materie prime che prodotti finiti), a norma del Reg. 878/2020.
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